Lo Statuto

Art. 1 “Arzanà” è una associazione culturale senza scopo di lucro, costituita e con sede a Venezia, che si propone come fine di riunire gli appassionati di marineria, particolarmente di quella adriatica e veneta, di promuovere lo studio e la storia dei mezzi nautici, la valorizzazione della cultura nautica e delle relative tradizioni, la conservazione di imbarcazioni di particolare valore storico e culturale e l’organizzazione di manifestazioni, raduni e mostre.

Patrimonio

Art. 2 Il patrimonio è costituito: dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione; da eventuali fondi di reserva costituiti con le accedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell’associazione sono costituite: dalle quote sociali; dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazione ad esse; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale

Esercizi Sociali.

Art. 3 L’esercizio finaziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine dell’esercizio verranno predisposti dal Consiglio il bilancio consuntivo e quello
preventivo dell successivo esercizio.

Soci

Art. 4 L’associazione si compone di un numero indeterminato di soci. Sono soci fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo; soci ordinari sono le persone fisiche o giuridiche la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio con voto di almeno quattro quinti.

Cessazione

Art. 5 La qualità di socio si perde per decesso, dimissione, morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal consiglio, l’indegnità dai soci.

Amministrazione

Art. 6 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di due anni e rieleggibile. In caso di dimissione o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituziione per cooptazione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Art. 7 Il Consiglio nomina nel propio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci.

Art. 8 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all’anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

Delle riunioni di Consiglio verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

Art. 10 Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo allaprima riunione.

Assemblee

Art. 11 I soci ordinari sono convocati in assemblea dal Consiglio un volta all’anno entro il 31 marzo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, contente l’ordine del giorno, inviata almeno quindici giornia prima di quello fissato per l’adunanza.

Art. 12 L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo sulle modifiche dell’atto constitutivo e statuto, e su tutto quanto altro è demandato ad essa per legge o per statuto.

Art. 13 Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Art. 14 L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Scioglimento

Art. 15 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio.

Controversie

Art. 16 Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall’Assemblea: essi giudicheranno senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappelabile.